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Socrem Venezia ONLUS - Associazione Veneziana per la Cremazione Cannaregio 5289 - 30131 Venezia - Telefono e fax: 041/5224770 e-mail: associazione@socremvenezia.it |

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Il nostro regolamento REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE VENEZIANA PER LA CREMAZIONE ARTICOLO 1 Il Presidente dell'Associazione provvederà alla scrupolosa osservanza dello Statuto e del presente Regolamento. Presiederà le riunioni del Consiglio e le Assemblee degli Associati. Sarà sostituito in sua assenza o dal Vice Presidente o dal Segretario. ARTICOLO 2 Il Presidente, o in caso di sua assenza il Vice Presidente, rappresenta l'Associazione nei rapporti: con le autorità, con i terzi - ivi compresi gli enti pubblici - con le banche e le società di assicurazione. Così pure a loro spetta la firma sociale. In caso di impedimento dei suddetti, tali funzioni spettano ad un Consigliere espressamente delegato. ARTICOLO 3 L'Ufficio presidenziale, formato dal Presidente, Vice Presidente e dal Segretario, è chiamato a deliberare, in casi di particolare urgenza, secondo quanto contemplato nell'art. 9 dello Statuto. ARTICOLO 4 Il Segretario dovrà attendere ai compiti di Segreteria. Il Consiglio Direttivo affiancherà al Segretario il personale ritenuto necessario per svolgere funzioni impegnative per le quali verrà corrisposto un compenso. Il Consiglio Direttivo potrà decidere la corresponsione di un rimborso spese e/o di un emolumento a qualunque degli Associati o a terzi impegnati in compiti di particolare rilievo per l'Associazione. ARTICOLO 5 Per l'ammissione ad Associato, occorre presentare all'Associazione Veneziana per la Cremazione la domanda di iscrizione firmata e debitamente compilata nelle sue parti, dalla quale risulti chiara ed esplicita la volontà che la propria salma sia cremata. Inoltre su un foglio bianco scriverà la stessa richiesta e la firmerà in calce con la data. La domanda dovrà essere convalidata dal Presidente della "SOCREM-ONLUS" e la stessa sarà conservata nell'archivio dell'Associazione Veneziana per la Cremazione. ARTICOLO 6 Con la presentazione della domanda, il nuovo Associato è tenuto all'osservanza delle disposizioni Statutarie e al pagamento della quota di iscrizione e della quota sociale annua, stabilite dal Consiglio, eguali per tutti. Al compimento dell'ottantesimo anno di età, l'Associato è esentato dal pagamento della quota annuale. L'Associato in regola con la propria Associazione, ha diritto al passaggio ad altra SOCREM senza il pagamento della quota di iscrizione ma solo ottemperando alle altre normative amministrative della nuova Associazione. |
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